Elezioni, il timing delle operazioni da qui al voto
(di Francesco Bongarrà)
Con
lo scioglimento delle Camere e la fissazione della data delle elezioni
per il 13 e 14 aprile parte la procedura elettorale.
Ecco la scansione dei tempi e degli adempimenti:
I
SIMBOLI: Devono essere depositati al Viminale dai rappresentanti dei
partiti tra la mattina del quarantaquattresimo e le 16 quarantaduesimo
giorno prima del voto:
dunque TRA VENERDI' 29 FEBBRAIO e DOMENICA 2 MARZO.
LE
LISTE DI CANDIDATI: Le liste vanno presentate tra la mattina di SABATO
9 MARZO e le 20 di DOMENICA 10. Ogni lista è composta da un numero di
candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione elettorale cui si riferisce.
LE
FIRME: Le liste devono essere sottoscritte da un numero variabile di
elettori, a seconda dell'ampiezza demografica di ogni singola
circoscrizione.
Per la presentazione delle liste alla CAMERA
servono, in particolare: almeno 1.500 firme nei comuni fino a 500mila
abitanti, almeno 2.500 in quelli fino ad un milione di abitanti e
almeno 4.000 nei comuni con oltre un milione di abitanti.
Per
il SENATO le firme occorrenti sono almeno 1.000 nei comuni fino a
500mila abitanti, almeno 1.750 in quelli fino ad un milione di abitanti
e almeno 3.500 nei comuni con più di un milione di abitanti. Tuttavia,
in questa tornata elettorale, che si tiene oltre 120 giorni prima la
scadenza naturale della legislatura, il numero di firme necessarie alla
presentazione della lista viene ridotto alla metà. La raccolta delle
firme non è richiesta: per i partiti costituiti in gruppi parlamentari
in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento
della convocazione dei comizi; per i partiti collegati in coalizione,
con almeno due partiti costituiti in gruppi parlamentari e che abbiano
ottenuto come un minimo un seggio alle ultime elezioni europee con un
simbolo identico a quello depositato; per i partiti rappresentativi di
minoranze linguistiche riconosciute che abbiano ottenuto almeno un
seggio alle ultime elezioni politiche. Nessun elettore può
sottoscrivere più di una lista di candidati. La raccolta delle firme
può avvenire esclusivamente nei 180 giorni antecedenti il termine
finale fissato per la presentazione delle candidature.
I
SONDAGGI: Ne è vietata la diffusione da SABATO 29 MARZO, ovvero nei 15
giorni che precedono il voto. Dalla data di convocazione dei comizi
elettorali la legge vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di
svolgere attività di comunicazione, compresa quella relativa
all'attività istituzionale dell'ente. Non rientrano, invece, nel
divieto le attività di comunicazione istituzionale effettuate in forma
impersonale ed indispensabili per assolvere con efficacia le funzioni
proprie delle amministrazioni pubbliche.
I COMIZI E LE
RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE: Si possono tenere da VENERDI' 14
MARZO, ovvero a partire dal trentesimo giorno antecedente la data delle
elezioni; sono invece vietati nel giorno precedente e in quelli
stabiliti per la consultazione elettorale.