Comunità giovanili

1 Agosto 2008 ore 2:30 pm | In Comunicati Stampa e Dichiarazioni |

Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa mattina un disegno di legge presentato dal ministro della Gioventù, Giorgia Meloni, per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili.

“Le Comunità giovanili – ha spiegato il ministro in conferenza stampa – sono degli spazi di aggregazione dedicati ai giovani e organizzati da giovani che non abbiano superato i 35 anni. Luoghi reali nei quali sia possibile navigare in internet, leggere giornali, fare musica, teatro, cinema, sport, pittura, fotografia, poesia, ma anche riscoprire i saperi tradizionali. Spazi nei quali organizzare convegni, corsi, laboratori e dove  maturare relazioni, attitudini personali e vocazioni”.

“Le Comunità – ha proseguito Meloni - vengono promosse con pochi vincoli statutari: assenza di fini di lucro, democraticità dell’accesso alle cariche, elettività delle cariche tra i soci in regola con l’iscrizione, trasparenza di bilancio, assenza di qualunque tipo di discriminazione, indicazione delle finalità della comunità. Tali vincoli sono essenziali per iscriversi al registro nazionale istituito presso il dipartimento della Gioventù e conseguentemente per usufruire dei contributi del fondo comunità giovanili, la cui dotazione è di 5 milioni di euro l’anno”.

“Il Ddl – ha aggiunto il ministro - prevede anche la nascita dell’Osservatorio nazionale sulle Comunità giovanili, istituito presso la presidenza del Consiglio, che ha il compito di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociale svolto dalle comunità. L’obiettivo - ha concluso Giorgia Meloni – è offrire alle giovani generazioni degli spazi che rappresentino un’alternativa alla noia e al disimpegno, che spesso sono alla base di fenomeni di disagio, soprattutto nelle periferie delle grandi città metropolitane e in alcune realtà del meridione”.

Segue Scheda tecnica dell’articolo

Titolo Disegno di legge recante norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili e altre disposizioni in tema di gioventù.
Amministrazioni proponenti Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della gioventù.
Oggetto, descrizione del provvedimento Il presente disegno di legge è finalizzato a promuovere ed incentivare, su tutto il territorio nazionale, la nascita di nuove comunità giovanili nonché a rafforzare e consolidare quelle già esistenti, anche attraverso scambi e progetti con altre realtà nazionali e internazionali, con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana e europea.

In particolare, conformemente ai principi costituzionali, intende sostenere il protagonismo generazionale attraverso spazi di aggregazione dove i giovani siano liberi di fare musica, teatro, cinema, organizzare convegni, realizzare mostre fotografiche, leggere libri e giornali, fare sport.

I requisiti essenziali di tali comunità sono rappresentate da: perfetta democraticità nell’accesso alle cariche, la trasparenza del bilancio, assenza di qualunque discriminazione al loro interno.

Nello statuto, inoltre, deve essere espressamente previsto “l’impegno degli associati a impedire, all’interno della comunità giovanile o in prossimità di essa, ogni forma di discriminazione o violenza, ovvero di promozione o esercizio di attività illegali nonché l’uso di sostanze stupefacenti o l’abuso di alcool”

Il provvedimento si compone di nove articoli.

L’articolo 1 indica le finalità e l’oggetto e detta norme per il riconoscimento ed il sostegno delle comunità giovanili.

L’articolo 2 definisce le comunità giovanili (costituite da persone con età non superiore a 35 anni) finalizzate al  perseguimento delle suddette finalità tramite l’organizzazione della vita associativa al fine di favorire la consapevolezza della personalità nel rispetto di sé e degli altri, anche attraverso la promozione di attività di incontro, confronto ed integrazione civile, sociale e culturale.

L’articolo 3 reca disposizioni relative all’atto costitutivo.

Con l’articolo 4 vengono esplicitamente indicate le diverse fonti di finanziamento delle comunità giovanili che, in sintesi, sono le seguenti: quote e contributi degli associati, eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni degli enti locali o di altre istituzioni pubbliche (nei limiti delle rispettive risorse finanziarie disponibili), entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali e altre entrate derivanti da iniziative di autofinanziamento.

L’articolo 5 reca disposizioni sul Fondo nazionale per le comunità giovanili ed in particolare, stabilisce che presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la Gioventù, inoltre, è istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili.

L’articolo 6 reca norme sull’Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili.

L’articolo 7 reca norme sul registro nazionale delle comunità giovanili istituito presso il Dipartimento per la gioventù. Tale iscrizione è condizione necessaria per accedere ai contributi statali nonché per stipulare le convenzioni ed usufruire dei benefici previsti in materia.

L’articolo 8 prevede modifiche alla legge n. 247/2007 in merito alla disciplina dei Fondi all’epoca istituiti presso il Ministero del lavoro ed oggi trasferiti presso il Dipartimento della gioventù.

L’articolo 9 indica la copertura finanziaria ed infine l’articolo 10 reca le disposizioni finali ed in particolare stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro delegato alla gioventù, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono dettate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui all’articolo 5, le disposizioni per il funzionamento dell’Osservatorio di cui all’articolo 6 e quelle per l’iscrizione e la cancellazione nel registro di cui all’articolo 7.

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