Mia relazione in vista della proposta di modifica del regolamento elettorale per le circoscrizioni che ci ha danneggiato nel 2004

Considerazioni sulle modalità di elezione dei Consigli di Circoscrizione

Le Circoscrizioni di Decentramento Comunale si basano sull’art. 17 del D.Leg. 18 agosto 2000 n. 267. Al comma 4 si legge che: “gli organi delle circoscrizioni (..) sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento”. Appare quindi chiara l’enorme libertà in materia.

A Pesaro il sistema elettorale si basa sulla delibera di C.C. N. 26 del 23.02.2004 e sulla delibera di C.C. N. 43 del 09.03.2004; per l’esattezza su:

“Art. 9 Il collegamento tra liste e l’assegnazione dei seggi

1. Più liste di candidati all’elezione del Consiglio di Circoscrizione si considerano collegate

quando i rappresentanti delle medesime presentano lo stesso programma amministrativo.

A tal fine il programma è un unico documento sottoscritto di comune accordo dai

rappresentanti delle liste collegate.

2. Il collegamento di più liste deve avvenire entro il termine ultimo di presentazione delle

liste. Se la presentazione delle liste collegate avviene in tempi diversi, il collegamento è

realizzato mediante la sottoscrizione del programma amministrativo già depositato da

un’altra o altre liste e col consenso dei rappresentanti di queste.

3. Più liste che abbiano presentato ciascuna un proprio programma possono realizzare il

collegamento fino allo scadere del termine ultimo di presentazione delle liste:

a) a condizione che siano identici i simboli ed il collegamento con le liste o aggregazioni di

liste presenti nell’attuale Consiglio Comunale, in caso di elezioni non coincidenti tra

comunali e circoscrizionali;

b) a condizione che siano identici i simboli ed il collegamento con le liste presentate per

l’elezione del Consiglio Comunale nel caso di elezioni contestuali tra comunali e

circoscrizionali;

diversamente si deve procedere ad una nuova raccolta di firme, ai sensi dell’art. 10

comma 1. Il programma sottoscritto di comune accordo tra i rappresentati delle liste

sostituisce a tutti gli effetti i programmi già presentati da ciascuna lista.

4. Per l’assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste

collegate, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate per 1, 2,

3, 4 e così via, sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e quindi si

scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei Consiglieri

da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

5. In ogni caso:

· Alla lista o al gruppo di liste che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4),

almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per

cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi del Consiglio,

sempreché nessuna altra lista o gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per

cento di voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di

liste collegate ai sensi del comma 4);

· Qualora due liste o raggruppamenti di lista abbiano ottenuto almeno il 40% dei

voti validi , viene assegnato il 60% dei seggi del Consiglio a quella delle due che

ha ottenuto il maggior numero di voti validi

6. Fermo quanto disposto dai commi 4 e 5, a ciascuna lista o gruppo di liste sono attribuiti

tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A

parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di

liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di questa ultima, per

sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti

eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste secondo l’ordine dei quozienti.

7. Per quanto non espressamente stabilito nel presente regolamento si rimanda alle modalità

di elezione del Consiglio Comunale per i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti.”

Viene cioè assegnato un premio di maggioranza per il quale una coalizione ha sempre almeno il 60% dei seggi del Consiglio. E’ evidente che una tale soluzione amplifica la governabilità a scapito della rappresentatività; ma la domanda è: perché esistono le circoscrizioni comunali? Il potere esecutivo è alquanto limitato, anche per questioni di budget che, essendo deciso dal Comune, è sicuramente già un indirizzo nel momento stesso in cui viene approvato. Le Circoscrizioni, quindi, devono essere una sorta di collegamento più immediato fra le esigenze della popolazione e gli uffici comunali. Ma allora, se questo sono, che senso ha un premio di maggioranza che garantisce governabilità ad un ente che non ha funzioni di governo del territorio, ma solo di controllo? Tale dissonanza appare completamente con la lettura dell’art. 6 dello Statuto:

Art. 6 Il Consiglio di Circoscrizione

Il Consiglio di Circoscrizione, nell’ambito dell’unità del Comune, interpreta le esigenze della

popolazione del proprio territorio e contribuisce a definire le scelte fondamentali dell’Ente.

Nel quadro degli atti di indirizzo politico-amministrativo deliberati dal Consiglio comunale, è

riconosciuta ai Consigli di Circoscrizione autonomia decisionale nell’esercizio delle attività di

gestione dei servizi di base, assegnati o delegati. Il Consiglio esercita inoltre funzioni conoscitive,

propositive e consultive per la soluzione di problematiche di interesse locale.

E’ chiaro che le deleghe avverranno solamente se l’ente delegante ne avrà guadagno e questo non esisterà mai con una maggioranza politica diversa dall’ente delegante. E’ pertanto forse anche antidemocratico che un ente che ha quasi solo poteri propositivi e consultivi non rispecchi fedelmente la proporzione dei votanti, ma porti avanti solo le proposte di una maggioranza di loro. Nello Statuto di Bologna i Quartieri, che sono Circoscrizioni ma numericamente molto più popolate rispetto alle nostre, con provvedimento del 03/05/99, hanno un tipo di elezione simile alla nostra (art. 35):

Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri circoscrizionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Addirittura non ha neanche la limitazione inferiore per la lista che si guadagni poi il premio di maggioranza. Più articolato il premio di maggioranza al Comune di Milano:

3. Il Consiglio di Zona e’ eletto a suffragio diretto dai cittadini residenti aventi diritto al voto, in un’unica giornata contestualmente al Consiglio Comunale, salvo il caso di scioglimento anticipato del Consiglio di Zona. Alla lista o raggruppamento di liste che abbia ottenuto la maggioranza relativa con una percentuale inferiore al 40% dei voti validi, è attribuito un numero di seggi pari al 55% dei Consiglieri da eleggere, arrotondato per eccesso. Il rimanente 45% sarà attribuito in maniera proporzionale tra tutte le altre liste. Se invece la lista o il raggruppamento di liste che ottengono la maggioranza relativa supera il 40% dei voti validi senza superare il 60% degli stessi viene loro attribuito un numero di seggi pari al 60% dei Consiglieri da eleggere arrotondato per eccesso. Il rimanente 40% sarà attribuito in maniera proporzionale tra tutte le altre liste. Nel caso in cui una lista o un raggruppamento di liste ottenga più del 60% dei voti validi, l’assegnazione dei seggi avverrà con il sistema proporzionale. Ogni lista o raggruppamento di liste indicherà il nominativo del suo candidato alla presidenza del Consiglio di Zona.

Anche ad Ancona c’è un premio di maggioranza, ma molto più modesto; tutte le circoscrizioni hanno infatti 20 membri, ma

1. Il Consiglio viene eletto a suffragio diretto con sistema maggioritario garantendo alla lista

o aggregazione di liste risultata vincente dodici Consiglieri.

5. I seggi saranno divisi in modo proporzionale tra le liste distintamente per la coalizione

vincente e per tutte le altre, secondo il metodo utilizzato per l’elezione del Consiglio

Comunale.

Decisamente più moderato il premio di maggioranza e più rispettoso delle minoranze. A Macerata vige invece il proporzionale puro:

ART. 12

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. I seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le liste. A tal fine si divide la cifra

elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, 5 ..... sino a concorrenza del

numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i

più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una

graduatoria decrescente. A parità di quoziente, nelle cifre intere o decimali, il posto è

attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di

quest'ultima per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi

candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei

quozienti.

2. Compiute le operazioni di cui al comma 1 sono proclamati eletti consiglieri

circoscrizionali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre

individuali.

In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono

nell'ordine di lista.

Come a Fermo:

2. Il Consiglio Circoscrizionale è composto da nove membri, eletti a suffragio diretto universale, unitamente al

Consiglio Comunale, con il sistema proporzionale e con voto limitato, dagli iscritti nelle liste elettorali delle Sezioni

ricomprese nel suo territorio. Il regolamento disciplina le modalità .

Ora si legga lo Statuto del Comune di Firenze e lo si confronti con il nostro:

Art. 7
(Assegnazione dei seggi)

  1. Per l’assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate per 1, 2, 3, 4 e così via, sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
  2. In ogni caso:
    1. alla lista o al gruppo di liste collegate che abbia superato il cinquanta per cento dei voti validi, ma non abbia conseguito, ai sensi del comma 1, almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato il sessanta per cento dei seggi con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei seggi contenga una cifra decimale.
    2. alla lista o al gruppo di liste collegate che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale superando il quaranta per cento dei voti validi, ma non abbia conseguito ai sensi del comma 1, almeno un numero di seggi pari al cinquanta per cento più uno dei seggi del Consiglio con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei seggi contenga una cifra decimale, viene assegnato il cinquanta per cento più uno dei seggi con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei seggi contenga una cifra decimale;
  3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, a ciascuna lista o gruppo di liste sono attribuiti tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di questa ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste secondo l’ordine dei quozienti.
  4. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate la ripartizione dei seggi tra le liste medesime è effettuata nel modo seguente:
    1. la cifra elettorale del gruppo di liste viene divisa per il numero dei seggi spettanti al gruppo di liste medesimo ai sensi dei commi 1,2 e 3, ottenendo il quoziente elettorale;


In caso di decimali, il quoziente elettorale è arrotondato per difetto all’unità;

    1. la cifra elettorale di ciascuna lista viene divisa per il quoziente elettorale; ciascuna lista consegue un numero di seggi pari a quante volte la propria cifra elettorale contiene per intero il quoziente elettorale; eventuali resti della cifra elettorale sono utilizzati per le operazioni di cui alla lettera c);
    2. i seggi che non sono stati attribuiti a seguito delle suddette operazioni vengono attribuiti utilizzando nuovamente il sistema di cui alle lettere a) e b), intendendo per "cifra elettorale del gruppo di liste" la somma di tutti i resti delle liste, per "seggi" quelli che restano da attribuire più uno e per "cifra elettorale di ciascuna lista" i resti di ognuna.

Se, a seguito di tali operazioni vi sono ancora seggi da attribuire, essi sono attribuiti alle liste che risultano avere, nell’ordine, gli ulteriori maggiori resti e, a parità anche di questi ultimi, per sorteggio. Se, invece, i seggi attribuiti risultano superiori a quelli effettivamente attribuibili, è data priorità alle liste che siano risultate avere maggiori resti; in caso di parità si effettua il sorteggio

Non ritengo sia un caso la corrispondenza fra gli Statuti di Pesaro e Firenze che vivono una situazione politica cittadina molto simile.

Interessante ho trovato lo Statuto del Comune di Latina, politicamente a noi vicino:

Articolo 40

1. Alla lista di candidati, o gruppo di liste collegate che raggiunga almeno il 50% + 1 dei

voti validi, viene assegnato un premio di maggioranza che consente il raggiungimento

del 60%, arrotondato per eccesso, dei seggi del Consiglio di Circoscrizione. In tal caso,

il restante 40% sarà comunque assegnato, secondo il sistema d’ Hondt, tra le liste o

coalizioni.

Articolo 41

1. Se nessuna lista, o gruppo di liste collegate, raggiunge la quota prevista dall’Art. 40, i

seggi del Consiglio di Circoscrizione vengono ripartiti fra tutte le liste o, gruppo di liste

collegate che, hanno ottenuto voti con metodo proporzionale, secondo il sistema

d’Hondt.

Il premio di maggioranza, quindi, va solamente a chi abbia vinto le elezioni con una maggioranza qualificata.

In conclusione, per quello che è il ruolo delle circoscrizioni a Pesaro ritengo sia più giusto un metodo proporzionale puro, appunto secondo il sistema d’Hondt.. Se si vuole dare un premio di maggioranza, che per il ruolo delle circoscrizioni non mi pare abbia però una ragione etico-politica, dovrebbe assolutamente essere moderato quello assegnato a Pesaro che, come si è visto, è uno di quelli meno rispettosi delle indicazioni degli elettori in Italia.

Ritengo questa battaglia possibile e doverosa ed invito il Partito ad appoggiarla.

Carlo Alberto Consani

il metodo detto di d'Hondt: per esso si divide il numero dei voti riportato da ogni lista in modo da ottenere una serie di divisori decrescenti e si raggiunge così il minimo comune divisore. A ogni lista spetteranno tanti seggi quante volte il minimo comune divisore entra nel totale dei voti che la lista ha riportato; con il metodo d'Hondt, si calcola innanzi tutto la cifra elettorale di ciascun gruppo: dagli scrutini risulta che i sei candidati eletti hanno ottenuto 65.000 voti per la prima lista, 45.000 per la seconda e 10.000 per la terza. Si sottrae a ciascuna lista il numero dei voti già utilizzati per il maggioritario (lo "scorporo") per definire le cifre elettorali (rispettivamente, 35.000, 15.000 e 40.000). Poiché nella Regione restano da attribuire due seggi, si divide ciascuna cifra elettorale per uno e poi per due, ottenendo per la prima lista 35.000-17.500; per la seconda 15.000-7.500; per la terza 40.000-20.000; quindi si dispongono i quozienti in ordine decrescente (40.000-35.000-20.000-17.500-15.000-7.500) e si assegnano i due seggi a quelli più alti, corrispondenti alla prima e alla terza lista).