AL REFERENDUM CONTRO LA VITA, AZIONE GIOVANI SCEGLIE L'ASTENSIONE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella proposta del comitato referendario, i quesiti dovevano essere 5, l’ultimo dei quali avrebbe richiesto l’abrogazione totale della legge 40. Il testo del quesito («Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”?») è stato bocciato dalla Corte Costituzionale, la cui sentenza 45/2005 “dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita””. La bocciatura intende salvaguardare la volontà del legislatore nell’intenzione di regolamentare un argomento come questo nel quale l’etica si intreccia con la libertà, la scienza con la coscienza. La sentenza intende quindi riaffermare la necessità di avere una legislazione in materia, rimandando ai cittadini ed al legislatore solamente la decisione riguardo il limite oltre cui è illecito andare.

Una breve riflessione sullo strumento referendario. Troppo spesso il referendum viene messo a paragone di una normale elezione. È ovviamente un errore: il referendum abrogativo di una legge (o di una sua parte) è un consulto chiesto ai cittadini riguardo una norma regolarmente approvata dal Parlamento. Perciò l’astensione non è un lavarsi le mani e lasciar decidere ad altri, bensì è una precisa scelta consapevole che sta a rappresentare la volontà del cittadino di lasciar la legge così com’è. L’elettore ha già votato il Governo chiamato a rappresentarlo, se è d’accordo con le leggi che i suoi rappresentanti hanno approvato non ha motivo di recarsi a votare per un referendum abrogativo. Infatti il referendum, per definizione, è valido soltanto nel caso in cui si raggiunga un certo quorum di votanti, che dimostrerebbe l’interesse dei cittadini nei confronti del quesito referendario, e questo a differenza di un’elezione politica che non ha invece quorum minimo, in quanto presuppone che tutti siano interessati a recarsi ad eleggere i propri rappresentanti e che questi vadano comunque individuati a prescindere dal numero di elettori.In questa ottica recarsi a votare in un referendum è cosa utile solamente nel caso in cui si voglia votare a favore dell’abrogazione. Recarsi alle urne per votare “No” significa alzare il quorum permettendo la validità di un referendum che vedrà la vittoria del “Sì” con la quasi totalità delle preferenze.Azione Giovani è un movimento che ha la presunzione di rappresentare quella gioventù italiana che crede ancora nei valori, nella famiglia, nell’identità, nella tradizione, nel diritto alla vita, ed è per questo che ha scelto di schierarsi apertamente – seppure su un tema molto delicato e controverso come quello in oggetto – per l’astensione al referendum, intesa come migliore strada per la bocciatura totale di tutti e quattro i quesiti referendari.

Di seguito su questo sito potete trovare il documento di Azione Giovani sull'attuale legge e sul Referendum.

 

Questo è il documento ufficiale di Azione Giovani sulla legge 40 sulla fecondazione assistita e sul relativo referendum.
I QUATTRO QUESITI
PRIMO QUESITO. “Per consentire nuove cure per malattie come l’Alzheimer, il Parkinson, le sclerosi, il diabete, le cardiopatie, i tumori” Il testo dei quesiti è stato scelto dal Comitato promotore, ed è formulato quindi in maniera oggettivamente faziosa. Ad una domanda del genere chiunque risponderebbe sì. Sono quindi necessarie alcune valutazioni e spiegazioni. Nel testo si intende modificare i seguenti articoli della legge 40: Art.12 comma 7; Art.13 comma 2; Articolo 13 comma 3 lettera c; Articolo 14 comma 1.
Il primo quesito intende liberalizzare la clonazione, la crioconservazione (conservazione di embrioni congelati a scopo di ricerca) e la sperimentazione distruttiva sull’embrione umano. Da un punto di vista etico si tratta di individuare il confine della vita, stabilendo se è lecito l’utilizzo dell’embrione come strumento da laboratorio o se questo non sia un ridurre lo stesso a cavia umana. In buona sostanza si tratta di stabilire se l’embrione è un bambino in potenza o in atto, o, non potendolo stabilire, decidere il comportamento lecito a fronte di questo dubbio.
Ragioni del Sì: La convinzione dei promotori del referendum è che questi tre sistemi permetterebbero lo studio di nuove cure per varie malattie attraverso sperimentazioni sugli embrioni.
Ragioni del No: Chi è contrario risponde che non possiamo conoscere a quando risale l’inizio della vita umana. Alla nascita? O al terzo mese di gravidanza, come implicitamente affermato dalla legge 194/78? Sono domande irrisolvibili. Per questo non ci si può assumere la responsabilità di effettuare sperimenti su embrioni umani che sono di fatto esseri umani già viventi, e che in pochi gioni assumeranno la prima forma di bambino.
Inoltre, dal punto di vista scientifico, non si ha notizia, in tutto il mondo, di un solo caso nel quale una malattia sia stata guarita utilizzando cellule estratte dall’embrione in provetta. È dimostrato invece che le stesse cellule, a causa della loro totipotenza, hanno una forte capacità cancerogena. Grandi risultati scientifici sono stati invece raggiunti utilizzando cellule staminali adulte, recuperate in maniera indolore e senza l’uccisione di alcuna vita, per esempio dalla placenta o dal cordone ombelicale.

SECONDO QUESITO. “Per la tutela della salute della donna”.
Al solito, il titolo del quesito non rende oggettivamente onore alla verità del testo. Il secondo quesito riguarda la fecondazione artificiale e chiede la modifica dei seguenti articoli della legge 40/04: Articolo 1, comma 1; Articolo 1, comma 2; Articolo 4, comma 1; Articolo 4, comma 2, lettera a; Articolo 5, comma 1; Articolo 6, comma 3; Articolo 13, comma 3, lettera b; Articolo 14, comma 2; Articolo 14, comma 3.
Il quesito n. 2 chiede: che alla fecondazione artificiale si possa ricorrere anche se non c'è la prova della sterilità nella coppia e, ove questa sia la causa della richiesta, anche senza aver tentato prima la cura in altri modi; che la donna possa legittimamente rifiutarsi di accogliere il figlio richiesto, dicendo di no al trasferimento in utero dell'embrione nei due o tre giorni successivi alla sua formazione; che sia possibile la selezione degli embrioni; che si possa generare in una sola volta un numero illimitato di embrioni; che sia permessa la crioconservazione.
Ragioni del Sì: I sostenitori del referendum intendono riportare al centro la salute della donna come unico interesse cui sottomettere la salute dell’embrione, non considerato un essere umano. Si mira soprattutto a permettere la selezione degli embrioni finalizzata all’eliminazione di quelli malati: questo permetterebbe l’accesso alla fecondazione artificiale anche a soggetti portatori di malattie genetiche, grazie al sistema della diagnosi preimpianto, con la quale verificare la presenza di geni associabili all’insorgere di malattie. Allo stesso tempo si intende salvaguardare la possibilità della donna di cambiare idea rifiutando il trasferimento dell’embrione in utero dopo la sua formazione. La fecondazione artificiale inoltre sarebbe permessa anche senza accertamento della sterilità della coppia, e senza il tentativo di ricorrere ad altre cure per curarla, in maniera da garantire – a qualsiasi coppia – il diritto ad avere figli ricorrendo alla fecondazione artificiale.
Ragioni del No: Aumentare la produzione di embrioni porterebbe ad un enorme aumento delle morti embrionali, e quindi, se l’embrione è un essere umano, degli infanticidi. La legge inoltre già tutela la salute della donna: l’impianto di un numero di embrioni maggiore di tre, nell’utero della mamma, aumenterebbe molto il rischio di gravidanze multiple; si moltiplicherebbe inoltre il numero dei trasferimenti di embrioni e, per produrre più ovuli, molte donne dovrebbero essere sottoposte a bombardamenti ormonali molto pesanti.
L’idea della selezione degli embrioni, poi, rappresenta una vera e propria aberrazione della dignità umana. Permettendo l’accesso alla fecondazione artificiale a portatori di malattie genetiche, si aprirebbe obbligatoriamente la strada alla selezione degli embrioni sani ed alla distruzione di quelli malati. A parte il fatto che per permettere questa operazione è necessario comunque distruggere degli embrioni sani, si arriverebbe quindi ad un sistema di eugenetica di hitleriana memoria che porterebbe l’uomo a decidere della vita e della morte dei propri figli in base ai difetti di tipo fisico, decidendo chi è degno di portare avanti la propria esistenza e chi non lo è. La soppressione dei malati è un sistema indiscutibilmente contrario alla dignità umana.
La diagnosi preimpianto – che consiste nel prelevare due cellule da un embrione per verificarne la sanità e sopprimerlo in caso di malattia anche solo potenziale – va distinta da altri sistemi diagnostici: la diagnosi prenatale – che porta alla verifica della sanità del feto e purtroppo spesso all’aborto nel caso di feto malato – e la diagnosi preconcezionale, che studia i gameti prima dell’utilizzo. A differenza delle altre, la diagnosi preimpianto provoca spesso la morte dell’embrione a causa del prelievo di cellule e dell’indebolimento della struttura. Inoltre sono frequenti i casi di falsi positivi, nei quali embrioni sani vengono distrutti perché erroneamente giudicati malati. A causa della alta mortalità embrionale conseguente queste tecniche, è necessario produrre un alto numero di embrioni, impiantandone alcuni e congelando e conservando i rimanenti, operazione che causa la morte di altri embrioni (il 30% non resiste al congelamento e muore).

TERZO QUESITO. “Per l'autodeterminazione e la tutela della salute della donna”.
Il terzo quesito riguarda ancora la fecondazione artificiale e soprattutto lo stato giuridico del concepito e chiede la modifica dei seguenti articoli della legge 40/04: Articolo 1, comma 1 e 2; Articolo 4, comma 1 e comma 2 lettera a); Articolo 5, comma 1; Articolo 13, comma 3, lettera b); Articolo 14, comma 2; Articolo 14, comma 3.
Il terzo quesito chiede le stesse cose del secondo, eccetto un elemento fondamentale: in questo caso si richiede infatti che sia cancellata la tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nella procreazione assistita, tutela che compare nell’articolo 1 della legge 40 e che intende riconoscere i diritti dei genitori e del concepito.
Ragioni del Sì: Affermando la tutela dei diritti del concepito – secondo i promotori del referendum – si entrerebbe in contrasto con la legge 194/78, legge che permette l’aborto e che verrebbe così equiparata ad un omicidio.
Ragioni del No: I diritti del concepito vanno garantiti in quanto il concepito è a tutti gli effetti un essere umano, anche se ancora non autosufficiente e non in grado di confrontarsi con il prossimo. Chi nega questo pone un pericoloso ostacolo alla vita: se affermiamo che l’embrione, il feto, il concepito non siano esseri umani, chi può dire in quale istante inizi la vita? E se sosteniamo che l’embrione non è un essere umano perché è privo di intelligenza propria, dovremo convincerci che neppure un soggetto affetto da sindrome di Down è un essere umano? In sostanza: esiste un limite che l’uomo può identificare con l’inizio della vita, prima del quale il soggetto non è vivo e non ha diritti?
La legge 194 permette l’aborto fino ad un certo momento della gravidanza. La legge 40 non ha alcun punto di contrasto con la legge 194 in quanto quest’ultima afferma che il diritto della donna prevale sul diritto del feto, e non invece che il feto non ha diritti.
Inoltre la legge 194 prevede l’aborto come misura adottabile come soluzione ai problemi della donna (anche disagi sociali, economici, o di altra natura) non come rimedio alle imperfezioni del nascituro stesso. I sostenitori del referendum intendono invece annullare i diritti del concepito – che verrebbe così considerato un oggetto, non è ben chiaro fino a che stadio della sua formazione – e sancire il principio dell’aborto come rimedio alle malattie del concepito, e non solo della madre. L’idea infatti della selezione degli embrioni sani e della soppressione degli embrioni malati presupporrebbe un diritto non previsto dalla legge 194, e cioè il diritto all’uccisione degli embrioni come soluzione alla malattia degli embrioni stessi, e non più della madre.

QUARTO QUESITO. “Per la fecondazione eterologa”.
Il quarto quesito riguarda ancora la fecondazione eterologa e chiede la modifica dei seguenti articoli della legge 40/04: Articolo 4, comma 3; Articolo 9, comma 1; Articolo 9, comma 3; Articolo 12, comma 1; Articolo 12, comma 8.
Il quarto quesito chiede l’abolizione del divieto di fecondazione eterologa, che vuol dire la produzione dell’embrione in provetta mediante l’utilizzo di gameti (spermatozoi e/o ovociti) provenienti da un donatore esterno e prelevandoli da apposite banche. Ragioni del Sì: per i promotori del referendum, permettere la fecondazione eterologa significherebbe trovare una soluzione a quei casi in cui il seme del partner risulti di scarsa qualità ricorrendo così al seme di un donatore esterno, per garantire a chiunque il diritto alla procreazione.
Ragioni del No: Anzitutto il diritto all’anonimato del donatore verrebbe a scontrarsi con il diritto del bambino nato che, invece, si troverebbe escluso dalla possibilità di conoscere, nel corso della sua vita, l’identità dei suoi veri genitori biologici.
Bisogna poi aggiungere che il donatore potrebbe più volte donare il proprio seme, implicando la possibilità di avere fratelli genetici sparsi un po’ ovunque e la non esclusa eventualità di incesti tra discendenti di uno stesso genitore (le conseguenze sono note più o meno a tutti, prima fra tutte l’eventualità di malformazioni del feto).
Con l’inseminazione eterologa, inoltre, si aprirebbe una compravendita del seme che porterebbe all’apertura di un vero e proprio “mercato” dello sperma. L’idea di vendere e comprare, di trasformare in prodotto di vendita ciò che è all’origine della vita non è quanto di più bello si possa immaginare.


Cosa prevede la legge 40/2004 - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

· Accesso alle tecniche di procreazione assistita.

La legge prevede che si può accedere alla procreazione medicalmente assistita per risolvere i problemi derivanti dalla sterilità e dall’infertilità e qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuoverne le cause. Infatti, deve sussistere l’impossibilità di rimuovere le cause e comunque, gli impedimenti dovranno essere accertati e certificati dal medico. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita si devono ispirare al principio della “minore invasività” attraverso un iter graduale, mirante a salvaguardare la coppia dal punto di vista tecnico e psicologico, e al principio del “consenso informato”, in quanto il medico ha il dovere di spiegare in maniera dettagliata alla coppia circa i metodi, i problemi bioetici, i possibili effetti collaterali sanitari e psicologici nonché i costi economici, ma, soprattutto, circa le probabilità di successo e i rischi derivanti dall’applicazione delle tecniche stesse.
Tale volontà dovrà essere espressa consapevolmente da entrambi i soggetti per iscritto e potrà essere revocata fino alla fecondazione dell’ovulo, cioè fino alla formazione dell’embrione.
Inoltre, la legge assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito, riconoscendogli la tutela e dandogli dignità sin dall’origine.

· Chi può ricorrere alle tecniche di procreazione.

Possono accedere alle tecniche le coppie formate da persone maggiorenni, di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile e entrambi viventi. Attraverso tale previsione si esclude la possibilità di ricorrere alla procreazione assistita per i single, per i gay, per le “mamme-nonne”, e si vieta la fecondazione post mortem, realizzata cioè successivamente alla morte di un soggetto.

· Divieto di ricorso a tecniche di procreazione di tipo eterologo.

La legge ammette solamente la fecondazione di tipo omologo, che utilizza i gameti, cioè l’ovocita e lo spermatozoo appartenenti alla coppia che desidera un figlio. Infatti, è vietata la fecondazione di tipo eterologo, in quanto non è possibile usufruire di gameti di donatori esterni. Con ciò si fa salvo il diritto del nascituro a crescere in una famiglia composta da genitori noti e che siano tali sia dal punto di vista biologico, legale che affettivo.

· Divieto di clonazione, di congelamento e di sperimentazione sugli embrioni umani.

Sono prescritte pene molto severe per chi effettua la clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione dell’embrione sia per fini procreativi che di ricerca. Quindi, non è possibile produrre in laboratorio embrioni attraverso la clonazione umana, con la conseguente creazione di cellule staminali embrionali. Bisogna dire che queste cellule, ancora in fase di sperimentazione, non garantiscono a tutt’oggi l’efficacia terapeutica su pazienti affetti da patologie degenerative come il Parkinson e l’Alzheimer, in quanto l’ipotesi sul loro utilizzo non ha trovato ancora la convalidazione e la rispondenza scientifica, come nel caso di quelle tratte da tessuto adulto, dal cordone ombelicale o da feti abortiti spontaneamente, facendo anche temere la loro nocività perché cangerogene.
E’ vietata la crioconservazione degli embrioni, cioè il loro congelamento, eccetto che nei casi tassativamente previsti come, ad esempio, quando vi sia una causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna che impedisce il trasferimento degli embrioni nell’utero. Vietare il congelamento degli embrioni nega la possibilità di formare un numero di embrioni in surplus, che diviene a tutti gli effetti materiale da laboratorio e a disposizione per esperimenti. E’ certo che su 100 embrioni congelati, il 30% muore e il restante 70% risulta deteriorato o danneggiato.
La legge, inoltre, vieta qualsiasi sperimentazione sugli embrioni umani, salvo quando si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagostiche volte alla tutela della salute e dello sviluppo dell’embrione.
Infine, non possono essere prodotti più embrioni più di quelli strettamente necessari ad un solo ed unico impianto e, comunque, non più di tre. Il limite qui imposto garantisce da una parte il rispetto per la salute della donna che si sottopone alla fecondazione, in quanto attenua i già numerosi problemi fisici e psicologici che la stessa può avere a causa dell’iperovulazione apportata dai farmaci e dall’altro riduce l’ipotesi di gravidanze plurime che portano ad una inevitabile riduzione fetale, cioè ad uno o più aborti. Tali norme tutelano con forza i diritti del concepito dai primi istanti di vita, escludendo ogni tipo di manipolazione genetica, la produzione di embrioni ai fini della ricerca e la creazione di ibridi tra gameti umani e di specie diverse.


La situazione in Europa.

I promotori delle campagne referendarie hanno messo in risalto il diverso approccio dell’Italia dagli altri paesi europei, facendolo apparire come retrogrado. Fra i nove paesi presi in esame (Italia, Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera), l’Italia e la Svezia vietano la fecondazione eterologa, ma la maggior parte di questi pongono delle restrizioni all’accesso. Per la Francia e la Norvegia si ricorre all’eterologa solo quando la coppia non ha avuto successo attraverso la fecondazione omologa, oppure quando si è in presenza di una malattia ereditaria. Per quanto riguarda la Germania, la fecondazione in vitro è ammessa solo se omologa e vi è il divieto, come in Italia, di trasferire più di tre embrioni per ciclo di inseminazione nell’utero della donna. In Svezia la fecondazione in vitro è ammessa solo con il seme della coppia e la sperimentazione sulle ootidi è praticabile per i primi 14 giorni, non oltre. La Gran Bretagna da la possibilità a donne single di avere un figlio attraverso la fecondazione omologa ed eterologa, rende praticabile l’utero in affitto e l’inseminazione post mortem.
Da quanto scritto si evince che ogni Stato ha predisposto dei paletti (al di là della Gran Bretagna) affinché la procreazione assistita non sia lasciata nel caos. Il fatto che l’Italia non accetti la fecondazione eterologa, non fa del nostro paese l’ultimo fra quelli europei:

· non lo è per questo nella sperimentazione, visti i grandi progressi e i successi italiani nel campo della ricerca medica e non solo;

· non lo è perché crede che la nascita di un individuo avvenga attraverso una serie di stadi, uniti l’uno all’altro senza possibilità di interruzione, così da rifiutare la distinzione tra ootidi (gameti la cui fusione entro poche ore genera l’embrione) e zigote, che rappresenta un escamotage per la sperimentazione sui primi.

· soprattutto, non lo è perché fonda una Legge dello Stato sul valore della vita umana fin dal momento del concepimento. Questa peculiarità fa dell’Italia un paese coerente con i principi e i valori che porta avanti nella politica nazionale ed internazionale. Il diritto alla vita è il primo tra i diritti umani che ogni Stato democratico dovrebbe tutelare.




LEGGE 19 Febbraio 2004, n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. (Finalità).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana e' consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

Art. 2. (Interventi contro la sterilita' e la infertilita).
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca, puo' promuovere ricerche sullecause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomenidella sterilita' e della infertilita' e favorire gli interventinecessari per rimuoverle nonche' per ridurne l'incidenza, puo' incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e puo' altresi' promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilita' e della infertilita'.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3. (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilita' e della infertilita' umana, nonche' alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II - ACCESSO ALLE TECNICHE

Art. 4. (Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate documentate da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:
a) gradualita', al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita' tecnico e psicologico piu' gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasivita';
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

Art. 5. (Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in eta' potenzialmente fertile, entrambi viventi.

Art. 6. (Consenso informato).
1. Per le finalita' indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilita' di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonche' sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro.
Alla coppia deve essere prospettata la possibilita' di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasivita' delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volonta' consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
3. La volonta' di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e' espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalita' definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volonta' e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volonta' puo' essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura puo' decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.

Art. 7. (Linee guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita', e previo parere del Consiglio superiore di sanita', definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

CAPO III - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

Art. 8. (Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volonta' di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

Art. 9. (Divieto del disconoscimento della paternita' e dell'anonimato della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso e' ricavabile da atti concludenti non puo' esercitare l'azione di disconoscimento della paternita' nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, ne' l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non puo' dichiarare la volonta' di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non puo' far valere nei suoi confronti alcun diritto ne' essere titolare di obblighi.

CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Art. 10. (Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.

Art. 11. (Registro).
1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanita', il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 e' obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanita' raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicita' delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanita' raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle societa' scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanita' i dati necessari per le finalita' indicate dall'articolo 15 nonche' ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorita' competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO V - DIVIETI E SANZIONI

Art. 12. (Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalita' di cui all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternita' e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico e' punito, altresi', con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizioprofessionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno e' eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo e' sospesa per un anno. Nell'ipotesi di piu' violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione puo' essere revocata.

CAPO VI - MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

Art. 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e'consentita a condizione che si perseguano finalita' esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalita' diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e' punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e' aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

Art. 14. (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita e' vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15. (Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanita' predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attivita' delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

Art. 16. (Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attivita' sanitarie ausiliarie non e' tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione puo' essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attivita' sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attivita' specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.

Art. 17. (Disposizioni transitorie).
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanita' ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanita' del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonche', nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita', definisce, con proprio decreto, le modalita' e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.

Art. 18. (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute e' istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Pesaro, 17.05.05