
AL REFERENDUM
CONTRO LA VITA, AZIONE GIOVANI SCEGLIE L'ASTENSIONE.

Nella proposta del comitato referendario,
i quesiti dovevano essere 5, l’ultimo dei quali avrebbe richiesto l’abrogazione
totale della legge 40. Il testo del quesito («Volete voi
che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme
in materia di procreazione medicalmente assistita”?») è stato
bocciato dalla Corte Costituzionale, la cui sentenza 45/2005 “dichiara
inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione
della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita””. La bocciatura
intende salvaguardare la volontà del legislatore nell’intenzione
di regolamentare un argomento come questo nel quale l’etica
si intreccia con la libertà, la scienza con la coscienza.
La sentenza intende quindi riaffermare la necessità di avere
una legislazione in materia, rimandando ai cittadini ed al legislatore
solamente la decisione riguardo il limite oltre cui è illecito
andare.
Una
breve riflessione sullo strumento referendario. Troppo spesso il referendum
viene messo a paragone di una normale elezione. È ovviamente
un errore: il referendum abrogativo di una legge (o di una sua parte) è un
consulto chiesto ai cittadini riguardo una norma regolarmente approvata
dal Parlamento. Perciò l’astensione non è un lavarsi
le mani e lasciar decidere ad altri, bensì è una precisa
scelta consapevole che sta a rappresentare la volontà del cittadino
di lasciar la legge così com’è. L’elettore
ha già votato il Governo chiamato a rappresentarlo, se è d’accordo
con le leggi che i suoi rappresentanti hanno approvato non ha motivo
di recarsi a votare per un referendum abrogativo. Infatti il referendum,
per definizione, è valido soltanto nel caso in cui si raggiunga
un certo quorum di votanti, che dimostrerebbe l’interesse dei
cittadini nei confronti del quesito referendario, e questo a differenza
di un’elezione politica che non ha invece quorum minimo, in quanto
presuppone che tutti siano interessati a recarsi ad eleggere i propri
rappresentanti e che questi vadano comunque individuati a prescindere
dal numero di elettori.In questa ottica recarsi a votare in un referendum è cosa
utile solamente nel caso in cui si voglia votare a favore dell’abrogazione.
Recarsi alle urne per votare “No” significa alzare il quorum
permettendo la validità di un referendum che vedrà la
vittoria del “Sì” con la quasi totalità delle
preferenze.Azione Giovani è un movimento che ha la presunzione
di rappresentare quella gioventù italiana che crede ancora nei
valori, nella famiglia, nell’identità, nella tradizione,
nel diritto alla vita, ed è per questo che ha scelto di schierarsi
apertamente – seppure su un tema molto delicato e controverso
come quello in oggetto – per l’astensione al referendum,
intesa come migliore strada per la bocciatura totale di tutti e quattro
i quesiti referendari.
Di
seguito su questo sito potete trovare il documento di Azione Giovani
sull'attuale legge e sul Referendum.
Questo è il documento ufficiale di Azione Giovani
sulla legge 40 sulla fecondazione assistita e sul relativo referendum.
I QUATTRO QUESITI
PRIMO QUESITO. “Per consentire nuove cure per malattie come l’Alzheimer,
il Parkinson, le sclerosi, il diabete, le cardiopatie, i tumori” Il testo
dei quesiti è stato scelto dal Comitato promotore, ed è formulato
quindi in maniera oggettivamente faziosa. Ad una domanda del genere chiunque
risponderebbe sì. Sono quindi necessarie alcune valutazioni e spiegazioni.
Nel testo si intende modificare i seguenti articoli della legge 40: Art.12
comma 7; Art.13 comma 2; Articolo 13 comma 3 lettera c; Articolo 14 comma 1.
Il primo quesito intende liberalizzare la clonazione, la crioconservazione
(conservazione di embrioni congelati a scopo di ricerca) e la sperimentazione
distruttiva sull’embrione umano. Da un punto di vista etico si tratta
di individuare il confine della vita, stabilendo se è lecito l’utilizzo
dell’embrione come strumento da laboratorio o se questo non sia un ridurre
lo stesso a cavia umana. In buona sostanza si tratta di stabilire se l’embrione è un
bambino in potenza o in atto, o, non potendolo stabilire, decidere il comportamento
lecito a fronte di questo dubbio.
Ragioni del Sì: La convinzione dei promotori del referendum è che
questi tre sistemi permetterebbero lo studio di nuove cure per varie malattie
attraverso sperimentazioni sugli embrioni.
Ragioni del No: Chi è contrario risponde che non possiamo conoscere
a quando risale l’inizio della vita umana. Alla nascita? O al terzo mese
di gravidanza, come implicitamente affermato dalla legge 194/78? Sono domande
irrisolvibili. Per questo non ci si può assumere la responsabilità di
effettuare sperimenti su embrioni umani che sono di fatto esseri umani già viventi,
e che in pochi gioni assumeranno la prima forma di bambino.
Inoltre, dal punto di vista scientifico, non si ha notizia, in tutto il mondo,
di un solo caso nel quale una malattia sia stata guarita utilizzando cellule
estratte dall’embrione in provetta. È dimostrato invece che le
stesse cellule, a causa della loro totipotenza, hanno una forte capacità cancerogena.
Grandi risultati scientifici sono stati invece raggiunti utilizzando cellule
staminali adulte, recuperate in maniera indolore e senza l’uccisione
di alcuna vita, per esempio dalla placenta o dal cordone ombelicale.
SECONDO QUESITO. “Per la tutela della salute della donna”.
Al solito, il titolo del quesito non rende oggettivamente onore alla verità del
testo. Il secondo quesito riguarda la fecondazione artificiale e chiede la
modifica dei seguenti articoli della legge 40/04: Articolo 1, comma 1; Articolo
1, comma 2; Articolo 4, comma 1; Articolo 4, comma 2, lettera a; Articolo 5,
comma 1; Articolo 6, comma 3; Articolo 13, comma 3, lettera b; Articolo 14,
comma 2; Articolo 14, comma 3.
Il quesito n. 2 chiede: che alla fecondazione artificiale si possa ricorrere
anche se non c'è la prova della sterilità nella coppia e, ove
questa sia la causa della richiesta, anche senza aver tentato prima la cura
in altri modi; che la donna possa legittimamente rifiutarsi di accogliere il
figlio richiesto, dicendo di no al trasferimento in utero dell'embrione nei
due o tre giorni successivi alla sua formazione; che sia possibile la selezione
degli embrioni; che si possa generare in una sola volta un numero illimitato
di embrioni; che sia permessa la crioconservazione.
Ragioni del Sì: I sostenitori del referendum intendono riportare al
centro la salute della donna come unico interesse cui sottomettere la salute
dell’embrione, non considerato un essere umano. Si mira soprattutto a
permettere la selezione degli embrioni finalizzata all’eliminazione di
quelli malati: questo permetterebbe l’accesso alla fecondazione artificiale
anche a soggetti portatori di malattie genetiche, grazie al sistema della diagnosi
preimpianto, con la quale verificare la presenza di geni associabili all’insorgere
di malattie. Allo stesso tempo si intende salvaguardare la possibilità della
donna di cambiare idea rifiutando il trasferimento dell’embrione in utero
dopo la sua formazione. La fecondazione artificiale inoltre sarebbe permessa
anche senza accertamento della sterilità della coppia, e senza il tentativo
di ricorrere ad altre cure per curarla, in maniera da garantire – a qualsiasi
coppia – il diritto ad avere figli ricorrendo alla fecondazione artificiale.
Ragioni del No: Aumentare la produzione di embrioni porterebbe ad un enorme
aumento delle morti embrionali, e quindi, se l’embrione è un essere
umano, degli infanticidi. La legge inoltre già tutela la salute della
donna: l’impianto di un numero di embrioni maggiore di tre, nell’utero
della mamma, aumenterebbe molto il rischio di gravidanze multiple; si moltiplicherebbe
inoltre il numero dei trasferimenti di embrioni e, per produrre più ovuli,
molte donne dovrebbero essere sottoposte a bombardamenti ormonali molto pesanti.
L’idea della selezione degli embrioni, poi, rappresenta una vera e propria
aberrazione della dignità umana. Permettendo l’accesso alla fecondazione
artificiale a portatori di malattie genetiche, si aprirebbe obbligatoriamente
la strada alla selezione degli embrioni sani ed alla distruzione di quelli
malati. A parte il fatto che per permettere questa operazione è necessario
comunque distruggere degli embrioni sani, si arriverebbe quindi ad un sistema
di eugenetica di hitleriana memoria che porterebbe l’uomo a decidere
della vita e della morte dei propri figli in base ai difetti di tipo fisico,
decidendo chi è degno di portare avanti la propria esistenza e chi non
lo è. La soppressione dei malati è un sistema indiscutibilmente
contrario alla dignità umana.
La diagnosi preimpianto – che consiste nel prelevare due cellule da un
embrione per verificarne la sanità e sopprimerlo in caso di malattia
anche solo potenziale – va distinta da altri sistemi diagnostici: la
diagnosi prenatale – che porta alla verifica della sanità del
feto e purtroppo spesso all’aborto nel caso di feto malato – e
la diagnosi preconcezionale, che studia i gameti prima dell’utilizzo.
A differenza delle altre, la diagnosi preimpianto provoca spesso la morte dell’embrione
a causa del prelievo di cellule e dell’indebolimento della struttura.
Inoltre sono frequenti i casi di falsi positivi, nei quali embrioni sani vengono
distrutti perché erroneamente giudicati malati. A causa della alta mortalità embrionale
conseguente queste tecniche, è necessario produrre un alto numero di
embrioni, impiantandone alcuni e congelando e conservando i rimanenti, operazione
che causa la morte di altri embrioni (il 30% non resiste al congelamento e
muore).
TERZO QUESITO. “Per l'autodeterminazione e la tutela della salute della
donna”.
Il terzo quesito riguarda ancora la fecondazione artificiale e soprattutto
lo stato giuridico del concepito e chiede la modifica dei seguenti articoli
della legge 40/04: Articolo 1, comma 1 e 2; Articolo 4, comma 1 e comma 2 lettera
a); Articolo 5, comma 1; Articolo 13, comma 3, lettera b); Articolo 14, comma
2; Articolo 14, comma 3.
Il terzo quesito chiede le stesse cose del secondo, eccetto un elemento fondamentale:
in questo caso si richiede infatti che sia cancellata la tutela dei diritti
di tutti i soggetti coinvolti nella procreazione assistita, tutela che compare
nell’articolo 1 della legge 40 e che intende riconoscere i diritti dei
genitori e del concepito.
Ragioni del Sì: Affermando la tutela dei diritti del concepito – secondo
i promotori del referendum – si entrerebbe in contrasto con la legge
194/78, legge che permette l’aborto e che verrebbe così equiparata
ad un omicidio.
Ragioni del No: I diritti del concepito vanno garantiti in quanto il concepito è a
tutti gli effetti un essere umano, anche se ancora non autosufficiente e non
in grado di confrontarsi con il prossimo. Chi nega questo pone un pericoloso
ostacolo alla vita: se affermiamo che l’embrione, il feto, il concepito
non siano esseri umani, chi può dire in quale istante inizi la vita?
E se sosteniamo che l’embrione non è un essere umano perché è privo
di intelligenza propria, dovremo convincerci che neppure un soggetto affetto
da sindrome di Down è un essere umano? In sostanza: esiste un limite
che l’uomo può identificare con l’inizio della vita, prima
del quale il soggetto non è vivo e non ha diritti?
La legge 194 permette l’aborto fino ad un certo momento della gravidanza.
La legge 40 non ha alcun punto di contrasto con la legge 194 in quanto quest’ultima
afferma che il diritto della donna prevale sul diritto del feto, e non invece
che il feto non ha diritti.
Inoltre la legge 194 prevede l’aborto come misura adottabile come soluzione
ai problemi della donna (anche disagi sociali, economici, o di altra natura)
non come rimedio alle imperfezioni del nascituro stesso. I sostenitori del
referendum intendono invece annullare i diritti del concepito – che verrebbe
così considerato un oggetto, non è ben chiaro fino a che stadio
della sua formazione – e sancire il principio dell’aborto come
rimedio alle malattie del concepito, e non solo della madre. L’idea infatti
della selezione degli embrioni sani e della soppressione degli embrioni malati
presupporrebbe un diritto non previsto dalla legge 194, e cioè il diritto
all’uccisione degli embrioni come soluzione alla malattia degli embrioni
stessi, e non più della madre.
QUARTO QUESITO. “Per la fecondazione eterologa”.
Il quarto quesito riguarda ancora la fecondazione eterologa e chiede la modifica
dei seguenti articoli della legge 40/04: Articolo 4, comma 3; Articolo 9, comma
1; Articolo 9, comma 3; Articolo 12, comma 1; Articolo 12, comma 8.
Il quarto quesito chiede l’abolizione del divieto di fecondazione eterologa,
che vuol dire la produzione dell’embrione in provetta mediante l’utilizzo
di gameti (spermatozoi e/o ovociti) provenienti da un donatore esterno e prelevandoli
da apposite banche. Ragioni del Sì: per i promotori del referendum,
permettere la fecondazione eterologa significherebbe trovare una soluzione
a quei casi in cui il seme del partner risulti di scarsa qualità ricorrendo
così al seme di un donatore esterno, per garantire a chiunque il diritto
alla procreazione.
Ragioni del No: Anzitutto il diritto all’anonimato del donatore verrebbe
a scontrarsi con il diritto del bambino nato che, invece, si troverebbe escluso
dalla possibilità di conoscere, nel corso della sua vita, l’identità dei
suoi veri genitori biologici.
Bisogna poi aggiungere che il donatore potrebbe più volte donare il
proprio seme, implicando la possibilità di avere fratelli genetici sparsi
un po’ ovunque e la non esclusa eventualità di incesti tra discendenti
di uno stesso genitore (le conseguenze sono note più o meno a tutti,
prima fra tutte l’eventualità di malformazioni del feto).
Con l’inseminazione eterologa, inoltre, si aprirebbe una compravendita
del seme che porterebbe all’apertura di un vero e proprio “mercato” dello
sperma. L’idea di vendere e comprare, di trasformare in prodotto di vendita
ciò che è all’origine della vita non è quanto di
più bello si possa immaginare.
Cosa prevede la legge 40/2004 - Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita.
· Accesso alle tecniche di procreazione assistita.
La legge prevede che si può accedere alla procreazione medicalmente
assistita per risolvere i problemi derivanti dalla sterilità e dall’infertilità e
qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuoverne le cause.
Infatti, deve sussistere l’impossibilità di rimuovere le cause
e comunque, gli impedimenti dovranno essere accertati e certificati dal medico.
Le tecniche di procreazione medicalmente assistita si devono ispirare al principio
della “minore invasività” attraverso un iter graduale, mirante
a salvaguardare la coppia dal punto di vista tecnico e psicologico, e al principio
del “consenso informato”, in quanto il medico ha il dovere di spiegare
in maniera dettagliata alla coppia circa i metodi, i problemi bioetici, i possibili
effetti collaterali sanitari e psicologici nonché i costi economici,
ma, soprattutto, circa le probabilità di successo e i rischi derivanti
dall’applicazione delle tecniche stesse.
Tale volontà dovrà essere espressa consapevolmente da entrambi
i soggetti per iscritto e potrà essere revocata fino alla fecondazione
dell’ovulo, cioè fino alla formazione dell’embrione.
Inoltre, la legge assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso
il concepito, riconoscendogli la tutela e dandogli dignità sin dall’origine.
· Chi può ricorrere alle tecniche di procreazione.
Possono accedere alle tecniche le coppie formate da persone maggiorenni, di
sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile e
entrambi viventi. Attraverso tale previsione si esclude la possibilità di
ricorrere alla procreazione assistita per i single, per i gay, per le “mamme-nonne”,
e si vieta la fecondazione post mortem, realizzata cioè successivamente
alla morte di un soggetto.
· Divieto di ricorso a tecniche di procreazione di tipo eterologo.
La legge ammette solamente la fecondazione di tipo omologo, che utilizza i
gameti, cioè l’ovocita e lo spermatozoo appartenenti alla coppia
che desidera un figlio. Infatti, è vietata la fecondazione di tipo eterologo,
in quanto non è possibile usufruire di gameti di donatori esterni. Con
ciò si fa salvo il diritto del nascituro a crescere in una famiglia
composta da genitori noti e che siano tali sia dal punto di vista biologico,
legale che affettivo.
· Divieto di clonazione, di congelamento e di sperimentazione sugli embrioni
umani.
Sono prescritte pene molto severe per chi effettua la clonazione mediante trasferimento
di nucleo o di scissione dell’embrione sia per fini procreativi che di
ricerca. Quindi, non è possibile produrre in laboratorio embrioni attraverso
la clonazione umana, con la conseguente creazione di cellule staminali embrionali.
Bisogna dire che queste cellule, ancora in fase di sperimentazione, non garantiscono
a tutt’oggi l’efficacia terapeutica su pazienti affetti da patologie
degenerative come il Parkinson e l’Alzheimer, in quanto l’ipotesi
sul loro utilizzo non ha trovato ancora la convalidazione e la rispondenza
scientifica, come nel caso di quelle tratte da tessuto adulto, dal cordone
ombelicale o da feti abortiti spontaneamente, facendo anche temere la loro
nocività perché cangerogene.
E’ vietata la crioconservazione degli embrioni, cioè il loro congelamento,
eccetto che nei casi tassativamente previsti come, ad esempio, quando vi sia
una causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna che impedisce
il trasferimento degli embrioni nell’utero. Vietare il congelamento degli
embrioni nega la possibilità di formare un numero di embrioni in surplus,
che diviene a tutti gli effetti materiale da laboratorio e a disposizione per
esperimenti. E’ certo che su 100 embrioni congelati, il 30% muore e il
restante 70% risulta deteriorato o danneggiato.
La legge, inoltre, vieta qualsiasi sperimentazione sugli embrioni umani, salvo
quando si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagostiche
volte alla tutela della salute e dello sviluppo dell’embrione.
Infine, non possono essere prodotti più embrioni più di quelli
strettamente necessari ad un solo ed unico impianto e, comunque, non più di
tre. Il limite qui imposto garantisce da una parte il rispetto per la salute
della donna che si sottopone alla fecondazione, in quanto attenua i già numerosi
problemi fisici e psicologici che la stessa può avere a causa dell’iperovulazione
apportata dai farmaci e dall’altro riduce l’ipotesi di gravidanze
plurime che portano ad una inevitabile riduzione fetale, cioè ad uno
o più aborti. Tali norme tutelano con forza i diritti del concepito
dai primi istanti di vita, escludendo ogni tipo di manipolazione genetica,
la produzione di embrioni ai fini della ricerca e la creazione di ibridi tra
gameti umani e di specie diverse.
La situazione in Europa.
I promotori delle campagne referendarie hanno messo in risalto il diverso approccio
dell’Italia dagli altri paesi europei, facendolo apparire come retrogrado.
Fra i nove paesi presi in esame (Italia, Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera), l’Italia e la Svezia vietano la
fecondazione eterologa, ma la maggior parte di questi pongono delle restrizioni
all’accesso. Per la Francia e la Norvegia si ricorre all’eterologa
solo quando la coppia non ha avuto successo attraverso la fecondazione omologa,
oppure quando si è in presenza di una malattia ereditaria. Per quanto
riguarda la Germania, la fecondazione in vitro è ammessa solo se omologa
e vi è il divieto, come in Italia, di trasferire più di tre embrioni
per ciclo di inseminazione nell’utero della donna. In Svezia la fecondazione
in vitro è ammessa solo con il seme della coppia e la sperimentazione
sulle ootidi è praticabile per i primi 14 giorni, non oltre. La Gran
Bretagna da la possibilità a donne single di avere un figlio attraverso
la fecondazione omologa ed eterologa, rende praticabile l’utero in affitto
e l’inseminazione post mortem.
Da quanto scritto si evince che ogni Stato ha predisposto dei paletti (al di
là della Gran Bretagna) affinché la procreazione assistita non
sia lasciata nel caos. Il fatto che l’Italia non accetti la fecondazione
eterologa, non fa del nostro paese l’ultimo fra quelli europei:
· non lo è per questo nella sperimentazione, visti i grandi progressi
e i successi italiani nel campo della ricerca medica e non solo;
· non lo è perché crede che la nascita di un individuo avvenga
attraverso una serie di stadi, uniti l’uno all’altro senza possibilità di
interruzione, così da rifiutare la distinzione tra ootidi (gameti la cui
fusione entro poche ore genera l’embrione) e zigote, che rappresenta un
escamotage per la sperimentazione sui primi.
· soprattutto, non lo è perché fonda una Legge dello Stato
sul valore della vita umana fin dal momento del concepimento. Questa peculiarità fa
dell’Italia un paese coerente con i principi e i valori che porta avanti
nella politica nazionale ed internazionale. Il diritto alla vita è il
primo tra i diritti umani che ogni Stato democratico dovrebbe tutelare.
LEGGE 19 Febbraio 2004, n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. (Finalità).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
sterilità o dalla infertilità umana e' consentito il ricorso
alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste
dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti,
compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito qualora
non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o
infertilità.
Art. 2. (Interventi contro la sterilita' e la infertilita).
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione,dell'universita'
e della ricerca, puo' promuovere ricerche sullecause patologiche, psicologiche,
ambientali e sociali dei fenomenidella sterilita' e della infertilita' e favorire
gli interventinecessari per rimuoverle nonche' per ridurne l'incidenza, puo'
incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei
gameti e puo' altresi' promuovere campagne di informazione e di prevenzione
dei fenomeni della sterilita' e della infertilita'.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima di 2
milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono
aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilita' e
della infertilita' umana, nonche' alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
CAPO II - ACCESSO ALLE TECNICHE
Art. 4. (Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e' consentito
solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere altrimenti le cause
impeditive della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita'
o di infertilita' inspiegate documentate da atto medico nonche' ai casi di
sterilita' o di infertilita' da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base
ai seguenti principi:
a) gradualita', al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado
di invasivita' tecnico e psicologico piu' gravoso per i destinatari, ispirandosi
al principio della minore invasivita';
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita
di tipo eterologo.
Art. 5. (Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni
di sesso diverso, coniugate o conviventi, in eta' potenzialmente fertile, entrambi
viventi.
Art. 6. (Consenso informato).
1. Per le finalita' indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase
di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico
informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi,
sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici
conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilita' di successo
e sui rischi dalle stesse derivanti, nonche' sulle relative conseguenze giuridiche
per la donna, per l'uomo e per il nascituro.
Alla coppia deve essere prospettata la possibilita' di ricorrere a procedure
di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita.
Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasivita'
delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite
per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi
di una volonta' consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera
procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
3. La volonta' di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita e' espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile
della struttura, secondo modalita' definite con decreto dei Ministri della
giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Tra la manifestazione della volonta' e l'applicazione
della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La
volonta' puo' essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente
comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile
della struttura puo' decidere di non procedere alla procreazione medicalmente
assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico sanitario. In tale caso
deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione
le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente
legge.
Art. 7. (Linee guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita',
e previo parere del Consiglio superiore di sanita', definisce, con proprio
decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture
autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in
rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui
al comma 1.
CAPO III - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
Art. 8. (Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia
che ha espresso la volonta' di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo
6.
Art. 9. (Divieto del disconoscimento della paternita' e dell'anonimato della
madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il
coniuge o il convivente il cui consenso e' ricavabile da atti concludenti non
puo' esercitare l'azione di disconoscimento della paternita' nei casi previsti
dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, ne' l'impugnazione
di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione
medicalmente assistita non puo' dichiarare la volonta' di non essere nominata,
ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del
divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce
alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non puo' far valere nei
suoi confronti alcun diritto ne' essere titolare di obblighi.
CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE
DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
Art. 10. (Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle
strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro
di cui all'articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con
proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei
casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni
della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi
delle strutture.
Art. 11. (Registro).
1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore
di sanita', il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati
e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 e' obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanita' raccoglie e diffonde, in collaborazione
con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al
fine di consentire la trasparenza e la pubblicita' delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanita' raccoglie le istanze, le informazioni, i
suggerimenti, le proposte delle societa' scientifiche e degli utenti riguardanti
la procreazione medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori
epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanita' i dati necessari
per le finalita' indicate dall'articolo 15 nonche' ogni altra informazione
necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte
delle autorita' competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella
misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
CAPO V - DIVIETI E SANZIONI
Art. 12. (Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti
estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo
4, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000
a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche
di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano
entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte
da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di
una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni
mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere
raccolto il consenso secondo le modalita' di cui all'articolo 6 e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente
assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione
di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternita' e' punito con la reclusione
da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente
da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio
genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, e' punito con
la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione
di euro. Il medico e' punito, altresi', con l'interdizione perpetua dall'esercizio
della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche
nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizioprofessionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli
illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui
interno e' eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo
e' sospesa per un anno. Nell'ipotesi di piu' violazioni dei divieti di cui
al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione puo' essere revocata.
CAPO VI - MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
Art. 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e'consentita
a condizione che si perseguano finalita' esclusivamente terapeutiche e diagnostiche
ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione
stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o
comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero
interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque
tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico
dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche,
ad eccezione degli interventi aventi finalita' diagnostiche e terapeutiche,
di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione
precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la
produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e' punita con la reclusione
da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e' aumentata.
Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste
dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste.
5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli
illeciti di cui al presente articolo.
Art. 14. (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando
quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica
e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero
di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile
per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute
della donna non prevedibile al momento della fecondazione e' consentita la
crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita e'
vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti
dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta,
sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti
e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000
euro.
7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei
reati di cui al presente articolo.
8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo
consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15. (Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanita' predispone, entro il 28 febbraio di ciascun
anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attivita' delle strutture autorizzate,
con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche
e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta
entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione
della presente legge.
Art. 16. (Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attivita' sanitarie ausiliarie non
e' tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando
sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione
dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unita' sanitaria locale
o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore
sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate
o accreditate.
2. L'obiezione puo' essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori
dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto
dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le
attivita' sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attivita'
specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione
medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.
Art. 17. (Disposizioni transitorie).
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto
superiore di sanita' ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanita' del
5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono
autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita,
nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute
un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito
dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo
precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonche', nel
rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati
personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle
tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La
violazione della disposizione del presente comma e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita', definisce, con
proprio decreto, le modalita' e i termini di conservazione degli embrioni di
cui al comma 2.
Art. 18. (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero
della salute e' istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente
assistita. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della
salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Pesaro, 17.05.05